Art. 24.
(Ambito di applicazione).

      1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 2003,

 

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n. 215, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale».
      2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

      «3. Nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività d'impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate su caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

      3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

      «4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), le disposizioni, criteri o le prassi che siano giustificati oggettivamente da finalità legittime e perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari».