1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 2003,
«3. Nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività d'impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate su caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».
3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:
«4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), le disposizioni, criteri o le prassi che siano giustificati oggettivamente da finalità legittime e perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari».